
Il D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio, prevede all'art. 25 una misura di sosteno a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epimediomologica "Covid-19", consistente in un contributo a fondo perduto commisurato alla perdita di fatturato.
Soggetti beneficiari
Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario reddito agrario, titolari di partita IVA.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di soggetti:
- contribuenti che hanno cessato l’attività cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
- professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali è stata riconosciuta un'indennità indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 27 D.L n. 18/2020);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 38 del D.L n. 18/2020 (indennità ai lavoratori dello spettacolo);
- i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.
Presupposti
Il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 dev’essere inferiore di due terzi rispetto al fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. In altre parole deve emergere una diminuzione di almeno il 33%.
A prescindere dall’ammontare del fatturato, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In particolare, detto contributo è determinato applicando le seguenti percentuali:
a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data de1 19 maggio 2020;
c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata data de1 19 maggio 2020.
CASI PARTICOLARI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:
a) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
b) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo che non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Richiesta del contributo
I soggetti interessati possono presentare l'istanza, esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato, a partire dal 15 giugno 2020 e sino al 13 agosto 2020.
Accreditamento del contributo
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario.
Recupero contributo non spettante
Qualora dall’attività di controllo emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni da 100 a 200 per cento del contributo percepito, e gli interessi (5%).
Lo Studio Genus è a disposizione per chiarimenti e la predisposizione ed invio delle istanze.
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