
Tra le misure adottate dal decreto “Rilancio”, decreto legge n. 34/2020, introdotte per mitigare gli effetti negativi derivanti dall’adozione delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e cercare di incentivare la ripresa di numerose attività economiche, appare l’articolo 28 che introduce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda.
Entità dell’aiuto
Il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone di locazione pagato in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio secondo le seguenti percentuali:
- al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento.
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari debbano conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento (ricevuta fiscale/fattura + eventuale bonifico).
Chi può partecipare
Possono partecipare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (anno 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le strutture alberghiere e agrituristiche potranno usufruirne prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Si precisa che possono partecipare anche i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014 e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Per quale tipologie di immobili
Il titolo di disponibilità dell’immobile deve essere detenuto attraverso contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro. Non rileva la categoria catastale ma occorre che l’immobile sia destinato allo svolgimento effettivo dell’attività esercitata.
Requisiti per poter partecipare
Occorre aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione mediante pagamento F24, utilizzando il cod. tributo 6920 ed in ogni caso dopo aver effettuato il pagamento;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione dei redditi 2021 – periodo d’imposta 2020). Anche in questo caso occorre aver pagato il relativo canone;
- in alternativa può essere ceduto al locatore o al concedente ovvero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, dopo aver pagato i relativi importi e comunque non oltre il 31/12/2021.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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